Consulenza per la redazione di contratti di locazione commerciale
Per avviamento commerciale vine intesa la capacità di un esercizio commerciale di realizzare un profitto.
La disciplina della locazione commerciale stabilisce che in caso di cessazione del rapporto di locazione relativo ad immobili commerciali, il conduttore ha diritto ad una indennità pari a 18 mensilità dell'ultimo canone corrisposto. Per le attività alberghiere l'indennità è di 21 mensilità del canone.
L'indennità, non è comunque dovuta nel caso di inadempimento, disdetta, recesso del conduttore, procedure fallimentari e qualsiasi altra ipotesi di risoluzione anticipata del contratto di locazione commerciale da parte del conduttore.
L'indennità è sempre dovuta al conduttore, quando la locazione riguarda immobili adibiti ad attività industriali, commerciali ed artigianali, che prevedono un contatto diretto con il pubblico degli utenti e dei consumatori.
Tale diritto è escluso nel caso di immobili adibiti allo svolgimento di un'attività professionale o autonoma e per esercizi che rigurdano attività transitoria o stagionale.
Il diritto all'indennità di avviamento è inderogabile e non può essere esclusa o negata dal contratto. All'atto della cessazione del rapporto di locazione commerciale, tale diritto può essere oggetto di rinuncia, nel caso di una transazione tra le parti in ordine ai loro rispettivi obblighi.
Il conduttore ha diritto ad un'ulteriore indennità qualore l'immobile venga adibito all'esercizio della stessa attività, o di attività incluse nella medesa tabella merceologica, che siano affini a quella già esercitata dal conduttore uscente, sempre che il nuovo esercizio venga iniziato entro un anno dalla cessazione del precedente.
La disciplina riguardo il diritto di prelazione stabilisce che nel caso in cui il locatore intenda trasferire l'immobile locato a titolo oneroso, deve darne comunicazione al conduttore con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario.
Nella comunicazione vanno indicati il corrispettivo e le altre condizioni della compravendita.
Il conduttore a sua volta dovrà esercitare il diritto di prelazione entro il termine di 60 gg dalla ricezione della comunicazione, offrendo condizioni almeno uguali a quelle comunicategli.
La normativa in materia riguarda solo le locazioni di immobili utilizzati per lo svolgimento di attività che comportino contatti diretti con il pubblico degli utenti o dei consumatori.
Non si applica invece nel caso di immobili destinati ad attività professionali o autonome, e ad attività di carattere transitorio o occasionale.
Qualora il proprietario dell'immobile non provveda a notificare la comunicazione riguardante il diritto di prelazione, il conduttore può, entro sei mesi dalla trascrizione del contratto, riscattare l'immobile dall'acquirente e da ogni altro successivo avente causa.
In questa sezione trovate gli articoli sulla locazione commerciale, sul regime contrattuale della locazione commerciale, sul canone di locazione e sulla durata e rinnovo del contratto , sull'indennità di avviamento e diritto di prelazione.
avv. Nicola Ferrante
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