Regime contrattuale locazione commerciale

Il regime contrattuale della locazione commerciale

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 Consulenza per la redazione di contratti di locazione commerciale 

Anche per la locazione commerciale valgono le regole della locazione in genere, riguardo i rapporti tra locatore e conduttore.

All'atto della consegna dell'immobile sarà necessario redigere un apposito verbale di consegna, contenente la descrizione dello stato dell'immobile, degli arredi o impianti presenti. Fino a quando il locatore non ha consegnato l'immobile il conduttore non è tenuto al pagamento del canone di locazione.

Il locatore deve inoltre mantenere l'immobile in buono stato, provvedendo a tutte le riparazioni ordinarie e straordinarie con l'esclusione di quelle di piccole manutenzione. Il conduttore dovrà tollerare l'esecuzione di riparazioni, anche quando comportino una diminuzione del suo godimento alla cosa locata.

Il locatore è tenuto a garantire al conduttore il pacifico godimento dell'immobile. Quindi, dovrà garantire il conduttore dalle molestie che diminuiscono l'uso e il godimento della cosa, arrecate da terzi che pretendano di avere diritti sull'immobile.

Inoltre, il locatore garantisce che, al momento della consegna, l'immobile sia esente da vizi, cioè da difetti che investono la truttura materiale dell'immobile e che ne alterino l'integrità, in modo da impedirne e ridurne notevolmente il godimento secondo la destinazione contrattuale.

Riguardo i doveri del conduttore, nel tenere l'immobile deve osservare la diligenza del buon padre di famiglia e rispettare la natura e la destinazione dell'immobile pattuita dal contratto stesso.

Se il conduttore adibisce l'immobile ad un uso diverso da quello pattuito, il locatore può chiedere la risoluzione del contratto entro tre mesi dal momento in cui ha avuto conoscenza del cambio di destinazione.

Per effetto della consegna dell'immobile, il conduttore ne diviene custode e risponde della perdita e del deterioramento della cosa locata anche se derivanti da incedio o se cagionate da persone che il conduttore abbia ammesso all'uso o al godimento dell'immobile. Il conduttore è inoltre responsabile dei danni che la cosa locata ha cagionato a terzi.

Al momento della conclusione del contratto di locazione, il conduttore è obbligato a riconsegnare al locatore l'immobile. In tale occasione sarà quindi preferibile la redazione e la sottoscrizione di un verbale di consegna.

Il conduttore deve riconsegnare la cosa nel medesimo stato in cui l'ha ricevuta, in conformità alla descrizione fatta dalle parti. Il conduttore non è mai responsabile del deterioramento o del consumo dell'immobile dovuto all'uso dello stesso in conformità del contratto.

In questa sezione trovate gli articoli sulla locazione commerciale, sul regime contrattuale della locazione commerciale, sul canone di locazione  e sulla durata e rinnovo del contratto , sull'indennità di avviamento e diritto di prelazione.

avv. Nicola Ferrante

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